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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4138 del 18/02/2011 (Rv. 616960 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Accertamento del diritto ad ottenere protezione internazionale - Onere della prova ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 251 del 2007 - Mancanza di elementi rilevanti ai fini della decisione - Allegazioni non suffragate da prova - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616960-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il regime dell'onere della prova previsto dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso; c) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)