Sez. 5, Sentenza n. 27946 del 30/12/2009 (Rv. 611125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Militari - Menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva - Pensione privilegiata ordinaria tabellare - Spettanza - Esenzione IRPEF - Applicabilità - Arma di espletamento del servizio - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di pensioni erogate ai militari per infermità , lesioni o menomazioni riportate in servizio, ai fini dell'esenzione IRPEF per la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, non rileva l'Arma nella quale tale servizio sia stato prestato, ma soltanto che la menomazione sia subita durante il servizio obbligatorio di leva e non in costanza della ferma volontaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)