Sez. 5, Sentenza n. 7004 del 08/05/2003 (Rv. 562760 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Pensioni privilegiate ordinarie attribuite a militari di leva per invalidità conseguita in servizio - IRPEF - Soggezione - Esclusione - Scelta del Corpo nel quale assolvere gli obblighi di leva - Carattere coattivo del servizio di leva - Incidenza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazioni tributarie, sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo l'ampia previsione testuale dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le pensioni di guerra e - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 387 del 1989, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della norma - le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti purché connessi alla prestazione del servizio di leva, senza che la scelta del Corpo in cui svolgerlo possa a tal fine assumere rilevanza alcuna. La possibilità di opzione, infatti, non incide sulla natura del servizio di leva, che è sempre obbligatorio, al punto che il suo mancato assolvimento è sanzionato penalmente (nella specie, l'amministrazione ricorrente contestava il carattere coattivo del servizio in quanto il resistente, titolare di pensione privilegiata ordinaria per infermità contratta nel corso ed a causa del servizio, per assolvere gli obblighi di leva si era volontariamente arruolato nel Corpo della Guardia di finanza in qualità di "allievo finanziere").
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)