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Sez. 5, Sentenza n. 11483 del 30/05/2005 (Rv. 581958 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Pensioni privilegiate attribuite ai militari - In ragioni di infermità, lesioni o menomazioni riportate durante il servizio - Esenzione Irpef - Criterio - Obbligatorietà del servizio - Fondamento - Ferma volontaria - Esenzione - Spettanza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581958-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI

In tema di agevolazioni tributarie, la pensione privilegiata concessa per una malattia invalidante contratta durante il periodo di ferma militare nell'arma dei carabinieri, classificata come <privilegiata> ai sensi dell'art. 67, comma secondo, d.P.R. n. 1092 del 1973, non gode del regime di esenzione previsto dall'art. 34 d.P.R. n. 601 del 1973. Nè la sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale consente una estensione del beneficio, atteso che essa lo ha limitato soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita. Peraltro, alla prestazione di un servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto dell'art. 52 Cost., non può essere equiparata, ai fini indicati, la ferma volontaria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamento pensionistico spettante al militare di leva vittima dell'evento invalidante, è determinante il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)