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Sez. 4, Sentenza n. 4928 del 30/05/2000 Cc. (dep. 05/02/2001) Rv. 218692 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Illiceità dell'attività di coltivazione - Sussistenza - Eventuale destinazione della sostanza coltivata all'uso personale - irrilevanza - Esito del "referendum" abrogativo recepito con D.P.R. del 5 giugno 1991 n. 171 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218692-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

La parziale abrogazione degli artt. 72 e 75, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 operata dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha dato attuazione al risultato positivo della consultazione referendaria, ha reso penalmente lecita la detenzione, l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti, che sono le sole condotte tassativamente previste dall'art. 75 cit., con conseguente impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione delle droghe, assolutamente vietata nel territorio dello Stato senza che possa assumere valore scriminante l'uso personale della sostanza prodotta; il differente trattamento di tali ipotesi deriva dalla maggior pericolosità ed offensività insita nell'essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione attività rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità.

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)