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Sez. 4, Sentenza n. 913 del 15/03/1995 Cc. (dep. 05/05/1995) Rv. 201631 - 01

Stupefacenti - Coltivazione di piante da stupefacenti | Illiceità dell'attività di coltivazione - Sussistenza - Eventuale destinazione della sostanza coltivata all'uso personale - Irrilevanza - Esito del "referendum" abrogativo recepito con d.P.R. del 5 giugno 1991 n. 171 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201631-01

Stupefacenti - Coltivazione di piante da stupefacenti

In tema di stupefacenti l'attività di coltivazione costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del tutto distinte e l'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171 in applicazione dell'esito del "referendum", non fa alcun riferimento all'attività di coltivazione.

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1990 num. 171, DPR 09/10/1993 num. 309 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)