Sez. 4, Sentenza n. 40295 del 17/10/2006 Ud. (dep. 07/12/2006) Rv. 235425 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Rilevanza penale - Eventuale destinazione della sostanza all'uso personale - Irrilevanza - Applicazione della disciplina del reato impossibile - Condizioni.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti non si applica l'art.75 d.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l'articolo 73 dello stesso d.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima. Solo l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'articolo 49 cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)