Sez. 4, Sentenza n. 5750 del 09/11/1981 Ud. (dep. 09/06/1982) Rv. 154160 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLA NORMA - CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE - PREDISPOSIZIONE - FONTE DELL'OBBLIGO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLA NORMA - CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE - PREDISPOSIZIONE - FONTE DELL'OBBLIGO.*
L'Obbligo di predisporre le cautele antinfortunistiche incombe sul datore di lavoro, o sugli ausiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, in base a norme specifiche o, in Mancanza, allo art. 2087 cod. civ., che pone, in generale, a carico dello imprenditore, l'Obbligo di tutelare la integrità fisica del lavoratore. (Conf mass n 150228; (Conf mass n 146916 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)