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Sez. 4, Sentenza n. 10129 del 05/10/1982 Ud. (dep. 28/10/1982) Rv. 155864 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DI DIRIGENTI O PREPOSTI AL RISPETTO E ALLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - PROVA DELLA DELEGA - NECESSITÀ - MANCANZA DELLA DELEGA O DELLA PROVA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155864-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DI DIRIGENTI O PREPOSTI AL RISPETTO E ALLA OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - PROVA DELLA DELEGA - NECESSITÀ - MANCANZA DELLA DELEGA O DELLA PROVA - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*

Il datore di lavoro può delegare altri (dirigenti o preposti) al rispetto e all'osservanza delle norme antinfortunistiche, ma, ove manchi o non risulti una delega o la prova della stessa, l'Obbligo della predetta osservanza incombe su di lui in applicazione del principio generale, contenuto nell'art. 2087, cod. civ., per il quale l'Obbligo di provvedere alle necessarie cautele per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori grava sul datore di lavoro. (Conf mass n 154160).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)