Sez. 1, Sentenza n. 3968 del 27/11/1975 (Rv. 378253 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - INCOMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO DEROGABILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - CONSEGUENTE NEGAZIONE DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PROPONIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - INCOMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO DEROGABILE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - CONSEGUENTE NEGAZIONE DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - DA PARTE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - PROPONIBILITA.*
La richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, prevista dallo art 45 cod proc civ, e ammissibile non solo nel caso in cui il giudice per primo adito si sia dichiarato incompetente per ragioni di materia, di funzione, o di territorio nelle ipotesi dell'art 28 cod proc civ, ma anche nel caso in cui si sia dichiarato incompetente per ragioni di valore o di territorio derogabili, ove tale declaratoria presupponga ed implichi il disconoscimento di uno degli indicati titoli di Competenza inderogabile. Pertanto, la declaratoria di incompetenza per valore emessa dal pretore con riguardo ad opposizione avverso decreto ingiuntivo, comportando necessariamente la negazione della Competenza funzionale di cui all'art 645 cod proc civ, giustifica la richiesta di regolamento d'ufficio da parte del tribunale successivamente adito, il quale ritenga che detta Competenza funzionale spetti al primo giudice. (V 1024/75, mass n 374427; 733/73, mass n 362948; (V 261/73, mass n 362110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)