Sez. L, Sentenza n. 1474 del 30/03/1978 (Rv. 390850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI MALATTIA DEL LAVORATORE DOPO LA COMUNICAZIONE DI RECESSO E NEL CORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO - TERMINE FINALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - VOLONTARIE (AD NUTUM) - PREAVVISO - SOPRAVVENIENZA DI MALATTIA DEL LAVORATORE DOPO LA COMUNICAZIONE DI RECESSO E NEL CORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO - TERMINE FINALE.*
In caso di sopravvenienza di malattia del lavoratore dopo la comunicazione del recesso e nel corso del periodo di preavviso, l'evento deve considerarsi avverato durante la prosecuzione del rapporto di lavoro con la conseguenza che restano temporaneamente neutralizzati gli effetti della dichiarazione di recesso, onde il periodo di preavviso resta sospeso fino alla guarigione del lavoratore e alla scadenza del termine di comporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)