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Sez. 1, Sentenza n. 2779 del 30/04/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 204893 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Legittimazione del difensore non munito di mandato speciale - Esclusione - Proposizione del gravame da parte del difensore stesso - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204893-01

Impugnazioni - Rinuncia

È priva di effetto la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione fatta dal difensore non munito di mandato speciale, anche se da lui stesso proposta, in quanto il secondo comma dell'art. 589 cod. proc. pen. sancisce che le parti private - tra le quali non è da ricomprendersi il difensore - possono rinunciare all'impugnazione o con dichiarazione rilasciata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. (Fattispecie in tema rinuncia ad istanza di riesame di misura cautelare personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)