Sez. 1, Sentenza n. 2537 del 07/03/1998 (Rv. 513447 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Domanda di condono ex D.L. 5 novembre 1973 n. 660 - Conseguenze - Liquidazione dell'imposta - Effettiva sussistenza di un imponibile, o esenzioni ancora non riconosciute in via definitiva - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In virtù del carattere di irrevocabilità della domanda di condono tributario, come prevista dal D.L. 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, nonché dell'inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, la proposizione della domanda di parte (cosiddetto condono) impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la liquidazione agevolata, secondo i criteri fissati dalla detta disciplina ed indipendentemente dall'effettiva sussistenza di un imponibile e - quindi - anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano state già riconosciute in suo favore, al momento della presentazione dell'istanza di condono, in via definitiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)