Sez. 5, Sentenza n. 18278 del 10/09/2004 (Rv. 576986 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Domanda di condono ex legge n. 413/1991 - Conseguenze - Liquidazione dell'imposta - Effettiva sussistenza di un imponibile, o esenzioni ancora non riconosciute in via definitiva - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Anche con riferimento al condono fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, la proposizione della domanda di condono impone, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e della inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati da detta disciplina e indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, al momento della presentazione della domanda di condono.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)