Sez. 1, Sentenza n. 6169 del 19/06/1990 (Rv. 467841 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO DI ESENZIONE - ININFLUENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA - SUCCESSIVO RICONOSCIMENTO DI ESENZIONE - ININFLUENZA.*
La domanda di definizione agevolata, presentata dal contribuente secondo la disciplina del "condono" tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), integra una scelta irrevocabile, e non suscettibile di condizionamenti, la quale comporta la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi cui si riferisce detta definizione, alla stregua dei criteri automatici fissati da detto decreto, senza che rilevi la presentazione di istanza di esenzione, né l'eventuale riconoscimento di tale esenzione con provvedimento posteriore al 31 marzo 1974 (termine per la richiesta di applicazione del condono, fissato dal d.l. 2 marzo 1974 n. 29, convertito in legge 3 aprile 1974 n. 107). (V 4916/90, mass n 467394; (V 4770/87, mass n 453422; (V 6572/86, mass n 448718).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 29, Legge 03/04/1974 num. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)