Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 12/07/1991 (Rv. 473118 - 01)
Tributi (In generale) - Condono fiscale - Agevolazioni tributarie | Domanda di condono ex D.L. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823) - Conseguenze - Liquidazione dell'imposta - Necessità - Effettiva sussistenza di un imponibile - Irrilevanza - Esenzioni non riconosciute in via definitiva - Rilevanza - Esclusione - Richiamo nella domanda di condono di una precedente domanda di esenzione - Irrilevanza.
Tributi (In generale) - Condono fiscale - Agevolazioni tributarie
In virtù del carattere di irrevocabilità della domanda di condono tributario, come prevista dal d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, nonché dell'inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, la proposizione della domanda stessa impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la liquidazione agevolata, secondo i criteri fissati dalla detta disciplina ed indipendentemente dall'effettiva sussistenza di un imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, al momento di presentazione dell'istanza di condono, nonché a prescindere dall'eventuale formulazione, in sede di domanda di condono, di una riserva che richiami, per alcune delle annualità oggetto del condono stesso, una precedente domanda di esenzione, non ancora accolta in via definitiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)