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Sez. 1, Sentenza n. 2517 del 16/03/1994 (Rv. 485751 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - In genere | Valore iniziale - Accertamento per effetto di determinazione automatica a seguito dell'applicazione delle norme sul condono fiscale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485751-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - In genere

In tema di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), dovendosi determinare l'imponibile, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 643 del 1972, nella differenza tra "il valore finale..... dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini della imposta di registro o di successione" ed il "valore iniziale... analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto", questo valore iniziale deve intendersi come il valore "definitivamente accertato", indipendentemente dal modo dell'accertamento e quindi anche per effetto di determinazione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate per agevolare la definizione delle controversie tributarie e, in particolare, delle norme di cui alla legge n. 823 del 1973, di conversione del D.L. n. 660 dello stesso anno.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)