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Sez. 1, Sentenza n. 44534 del 24/10/2012 Cc. (dep. 15/11/2012) Rv. 254698 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies legge n. 306 del 1992 - Principio di irretroattività - Applicabilità - Esclusione - Soggezione al disposto dell'art. 200 cod. pen. - Configurabilità - Violazione dell'art. 7 CEDU - Insussistenza.
Stato
decisa il 2012-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254698-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 Giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta al principio di irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all'art. 200 cod. pen. alla quale fa rinvio l'art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una violazione dell'art. 7 CEDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)