Sez. 2, Sentenza n. 30938 del 10/06/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264173 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Applicazione retroattiva - Violazione dell'art. 7 CEDU - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
È "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poichè le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)