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Sez. L, Sentenza n. 2495 del 15/06/1977 (Rv. 386211 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PRIMA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INOSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1977-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386211-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PRIMA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INOSSERVANZA DELLE FORME PRESCRITTE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA.*

La morte della parte prima della sua Costituzione in giudizio determina l'automatica interruzione del procedimento, senza necessita di dichiarazione dell'evento interruttivo a facolta di procuratore. Conseguentemente sono nulli tutti gli Atti processuali compiuti e la sentenza emessa nel processo interrotto, che non sia stato proseguito o riassunto nelle forme di legge, per violazione degli artt 100 e 101 cod proc civ. (nella specie, la parte era deceduta nel corso del giudizio di primo grado e l'evento non era stato dichiarato dal procuratore costituito il quale, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, aveva provveduto, richiamandosi espressamente alla procura conferitagli ed agendo dichiaratamente in rappresentanza della parte, a far notificare la decisione alla controparte e, ricevuta la notifica dell'impugnazione, si era costituito nel giudizio di appello, resistendo all'impugnazione in forza dello originario mandato, ormai estinto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)