diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2890 del 27/04/1983 (Rv. 427810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO DI UNO DEGLI EVENTI INTERRUTTIVI EX ART. 299 COD. PROC. CIV. - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLO STESSO PROCURATORE - VALIDITÀ - DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO DI UNO DEGLI EVENTI INTERRUTTIVI EX ART. 299 COD. PROC. CIV. - NOTIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLO STESSO PROCURATORE - VALIDITÀ - DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE.*

La mancata dichiarazione, da parte del procuratore costituito, di uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 299 cod. proc. civ., impedendo il prodursi dell'interruzione, comporta che, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è validamente notificata allo stesso procuratore, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., non potendosi diversamente argomentare alla stregua degli artt. 286 e 328, i quali, prevedendo l'automatica operatività dei suddetti eventi riguardano rispettivamente le diverse ipotesi in cui gli eventi medesimi si siano verificati o dopo la chiusura della discussione o durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. e cioè durante quel periodo con riferimento al quale, la novità e diversità della fase processuale cui può eventualmente farsi luogo determina il richiamo in vigore del principio generale di Estinzione del mandato per effetto della morte del mandante, in danno dell'eccezionale principio dell'ultrattività del mandato stesso, operante nell'ipotesi di mancata dichiarazione degli eventi interruttivi verificatisi prima della chiusura della discussione. (V 217/81, mass n 410624; (V 4925/80, mass n 408778; (V 2689/79, mass n 399004; (V 2495/77, mass n 386211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)