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Sez. 2, Sentenza n. 492 del 16/02/1966 (Rv. 320987 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FONDO INDENNITA IMPIEGATI - ASSICURAZIONE A FAVORE DEI TERZI.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320987-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FONDO INDENNITA IMPIEGATI - ASSICURAZIONE A FAVORE DEI TERZI.*

La disposizione consacrata nell'art.4 del R.d.l. 8 gennaio 1942, n. 5 non ha carattere di norma imperativa con efficacia inderogabile erga omnes, ma solo efficacia di norma ordinaria nei confronti del datore di lavoro, nel senso che, in difetto della stipulazione di un contratto di Assicurazione avente i requisiti voluti, il datore di lavoro rimane soggetto agli obblighi inerenti al sistema del fondo. Qualora la compagnia assicuratrice si vincoli con il datore di lavoro, stipulando un contratto che risponda ai requisiti della norma stessa, si opera un adeguamento a questa del contratto, che, oltre ad avere forza di legge fra le parti, e destinato pure a produrre, in proposito, effetti rispetto ai terzi beneficiari, i quali - in applicazione dei principi posti dagli articoli 1372, II comma, 1411 e 1920 cod. civ. - acquistano, a loro volta, un diritto proprio ai vantaggi della Assicurazione stipulata a loro favore. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1411, Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)