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Sez. L, Sentenza n. 5507 del 26/10/1984 (Rv. 437170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - FONDO PER LE INDENNITÀ DOVUTE AGLI IMPIEGATI - ALTERNATIVA EX ART. 4 DEL R.D.L. N. 5 DEL 1942 COSTITUITA DALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - EQUIPOLLENZA - PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI EX ART. 8 DELLO STESSO R.D.L. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - FONDO PER LE INDENNITÀ DOVUTE AGLI IMPIEGATI - ALTERNATIVA EX ART. 4 DEL R.D.L. N. 5 DEL 1942 COSTITUITA DALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - EQUIPOLLENZA - PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI EX ART. 8 DELLO STESSO R.D.L. - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui il datore di lavoro opti per l'alternativa consentitagli dall'art. 4 del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 (sulla Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego), provvedendo a stipulare un contratto di Assicurazione avente le caratteristiche previste da detta norma (e tale, in particolare, da garantire a ciascun impiegato prestazioni, per la risoluzione del rapporto, in misura non inferiore a quella che egli potrebbe conseguire con il versamento degli accantonamenti al fondo da parte del datore di lavoro), si realizza quella speciale provvidenza (sostitutiva dei versamenti al fondo) che assicura ai dipendenti garanzie equivalenti per il pagamento dell'indennità di fine rapporto. Attuata tale provvidenza, mediante la stipulazione di un contratto di Assicurazione rispondente, secondo l'intento delle parti, ai requisiti voluti dal citato art. 4, la normativa prevista dalla medesima disposizione deve trovare la sua esplicazione, indipendentemente dall'intervenuta proroga a riapertura dei termini stabiliti dall'art. 8 dello stesso R.d.l.. (V 492/66, mass n 320987; (Conf 492/66, mass n 320986).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 2, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)