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Sez. 1, Sentenza n. 9200 del 27/08/1991 (Rv. 473676 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore - Convalida del provvedimento opposto - Impedimento dell'opponente a comparire - Sua deducibilità dopo la udienza e pronuncia del provvedimento di convalida - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473676-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione

Con riguardo al procedimento di opposizione avverso la ordinanza-ingiunzione irrogatrice di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore, il controllo del pretore ai fini della convalida del provvedimento opposto è limitato alla verifica della ritualità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ovvero alla valutazione del legittimo impedimento a comparire, sulla base delle allegazioni fatte pervenire dallo opponente all'udienza stessa, senza che l'impedimento possa essere successivamente dedotto e la relativa delibazione essere compiuta dopo l'udienza e la pronuncia del provvedimento di convalida. (Nella specie, alcuni giorni dopo che il pretore aveva convalidato il provvedimento opposto, l'opponente aveva dedotto un legittimo impedimento a comparire all'udienza, chiedendo la revoca del provvedimento di convalida. La S.C., in applicazione del suddetto principio, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto sia contro il provvedimento di convalida sia contro quello con cui lo stesso pretore aveva respinto l'istanza di revoca).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)