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Sez. 3, Sentenza n. 12018 del 12/09/2000 (Rv. 540097 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Legittimo impedimento a comparire dell'opponente - Mancata comunicazione al giudice entro l'udienza fissata - Convalida dell'ordinanza opposta - Illegittimità - Deduzione in sede di ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540097-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il legittimo impedimento a comparire dell'opponente, anche se non comunicato al giudice entro l'udienza fissata, vizia l'eventuale provvedimento di convalida emesso dal giudice, e può essere fatto valere in sede di ricorso per cassazione, in quanto il sindacato di legittimità non va limitato alle allegazioni fatte pervenire all'udienza di comparizione, ma va esteso alle situazioni dedotte in un momento successivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)