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Sez. 1, Sentenza n. 1884 del 09/03/1996 (Rv. 496221 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Prima udienza di comparizione - mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - convalida dell'ordinanza-ingiunzione - ricorso per cassazione - limiti.
Stato
decisa il 1996-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496221-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, la ricorribilità in cassazione dell'ordinanza pretorile emessa ai sensi dell'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (con cui viene convalidata l'ordinanza-ingiunzione per non essersi presentato l'opponente o il suo procuratore alla prima udienza, senza addurre alcun legittimo impedimento) è limitata ai soli presupposti in base ai quali è stato emesso il provvedimento di convalida, e cioè la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e l'esistenza o meno del legittimo impedimento a comparire, ai fini del controllo della valutazione del fatto dedotto come impedimento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)