Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/03/1988 (Rv. 458078 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE TITOLARE DI IMPRESA AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE TITOLARE DI IMPRESA AGRICOLA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Le norme di cui all'art. 27 ed al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 mirano ad assicurare la stabilità dei rapporti locatizi (art. 27) ed a privilegiare il locatore rispetto al conduttore (artt. 29 e 73) in riferimento al concreto svolgimento nell'immobile locato di determinate attività, come quella commerciale o industriale, considerate per la loro effettiva natura, e, quindi, indipendentemente dalla loro eventuale accessorietà e complementarità rispetto all'attività agricola, di per sè esulante dall'ambito di operatività della citata normativa. Pertanto, anche il locatore titolare di impresa agricola può recedere dalla locazione non abitativa per la necessità di adibire l'immobile locato all'Esercizio di attività commerciale o industriale connessa a quella tipicamente agraria ai sensi dell'art. 2135 cod. civ., sia che si tratti di destinazione all'Esercizio diretto di tale attività sia che si tratti di utilizzazione secondaria e marginale - quale quella per deposito di merci - ugualmente attinente alle attività tutelate dalle Disposizioni suindicate. (V 1/88, Corte cost. (V 3830/86, mass n 446669; (Conf 5020/83, mass n 429891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)