Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 06/03/1998 (Rv. 513427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Procedimenti pendenti al momento della chiusura del fallimento - Subentro del fallito tornato "in bonis" al curatore - Fattispecie relativa a sentenza di cassazione con rinvio della sentenza d'appello resa in sede di opposizione allo stato passivo - Riassunzione dinanzi ai giudici di rinvio nei confronti del fallito tornato "in bonis" - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del già fallito nella disponibilità del suo patrimonio, con la relativa legittimazione processuale, comporta che lo stesso ex fallito subentri al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura del fallimento, pertanto, nell'ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza d'appello resa in sede di opposizione allo stato passivo, il fallito tornato "in bonis" è legittimato a riassumere il giudizio dinanzi al giudice di rinvio e nei suoi confronti detta riassunzione può essere effettuata dal creditore opponente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)