Sez. 3, Sentenza n. 3316 del 04/06/1985 (Rv. 440990 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO NONOSTANTE IL DIVIETO CONTRATTUALE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE - DECORRENZA.*
AZIENDA - AVVIAMENTO - TUTELA GIURIDICA - SUBLOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO AD USO NON ABITATIVO NONOSTANTE IL DIVIETO CONTRATTUALE O CESSIONE DELLA LOCAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 19 DEL 1963 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE - DECORRENZA.*
La sublocazione dell'immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione, nonostante il divieto pattuito nel contratto, o la cessione della locazione, operate dal conduttore nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 5 della legge n. 19 del 1963, non devono essere necessariamente precedute, a pena di Invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla norma stessa. Concluso il contratto di sublocazione dell'immobile o di cessione della locazione, il termine di quindici giorni, entro il quale il locatore può opporsi per gravi motivi con atto notificato al conduttore, inizia a decorrere dal giorno in cui il conduttore fa al locatore la prescritta comunicazione, senza che - sino a tale momento - questi possa considerare la controparte inadempiente, potendo soltanto, accertata la situazione, notificare la sua opposizione specificando i motivi che la giustificano, alla effettiva ricorrenza dei quali è subordinata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, con il conseguente venir meno del contratto di sublocazione o di quello di cessione della locazione. (Conf 5478/83, mass n 430413; (Conf 107/83, mass n 424902; (Conf 3717/81, mass n 414351).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)