Sez. 3, Sentenza n. 107 del 07/01/1983 (Rv. 424902 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - VENDITA O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE O CESSIONE DELL'IMMOBILE - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - VENDITA O LOCAZIONE DELL'AZIENDA - CONTESTUALE SUBLOCAZIONE O CESSIONE DELL'IMMOBILE - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - POTERI DEL LOCATORE.*
La sublocazione o cessione operata dal conduttore - nell'Esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19, sotto condizione della contestuale vendita o locazione della sua azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena di Invalidità dalla comunicazione al locatore, pur prescritta da tale norma. Questi, pertanto, non può per la sola omissione della comunicazione stessa, considerare inadempiente il conduttore- sublocatore, ma può soltanto, dopo essere venuto a conoscenza della nuova situazione verificatasi, esercitare il suo diritto di opposizione, specificando i gravi motivi che la giustificano. (Conf 3717/81, mass n 414353).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)