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Sez. U, Sentenza n. 3833 del 02/05/1997 (Rv. 504049 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Trattenute fiscali operate dal sostituto d'imposta - Declaratoria di non debenza - Controversia relativa - Commissioni Tributarie - Giurisdizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504049-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Qualora il sostituto d'imposta - sulla base di una pronuncia definitiva del giudice ordinario di legittimità del licenziamento e di insussistenza del credito di lavoro sul quale erano state operate le ritenute fiscali - richieda, con separata azione ed in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, la declaratoria di non debenza delle trattenute fiscali per sopravvenuta inesistenza del presupposto sulla cui base tali ritenute erano state operate, si è in presenza di una controversia tributaria in tema di I.R.P.E.F. devoluta alla cognizione esclusiva delle commissioni tributarie e ciò sia nell'ipotesi in cui la negazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria promani dal lavoratore, sia nella ipotesi (ricorrente nella specie) in cui tale negazione provenga dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)