Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 26/07/2002 (Rv. 556270 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 - bis legge n. 359 del 1992 - Decurtazione del 40 per cento - Applicabilità - Giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge - Condizioni - Formulazione di una nuova offerta da parte dell'espropriante e rifiuto da parte dell'espropriando - Fattispecie relativa alla mancanza di prova della nuova offerta da parte dell'opponente.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Per le espropriazioni in corso al momento dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 283 del 1993), la decurtazione del 40 per cento dell'indennità - operante anche nei giudizi in corso per espressa previsione del legislatore - non può aver luogo se non quando l'espropriante abbia formulato una nuova offerta dell'indennità calcolata secondo i nuovi criteri e l'opponente abbia rifiutato una definizione transattiva della controversia con l'accettazione dell'indennità senza alcuna ulteriore riduzione (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha rilevato che, a fronte della eccezione degli opponenti di non aver ricevuto nel corso del giudizio di opposizione alcuna offerta, l'espropriante non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla nuova offerta, limitandosi a richiamare l'indennità determinata nel corso di quel giudizio dal proprio consulente di parte, e cioè ad una determinazione irrilevante perché non suscettibile di accettazione in assenza di una formale offerta ai fini della definizione transattivi della vertenza, ed ha conseguentemente escluso la riduzione del 40 per cento).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)