Sez. 3, Sentenza n. 461 del 25/11/1997 Ud. (dep. 15/01/1998) Rv. 209253 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Contributi e premi - Omesso versamento - Per omissione di registrazioni obbligatorie - Condono previdenziale - Estinzione del reato omissivo o della falsità nella denuncia obbligatoria - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di previdenza e assistenza obbligatorie, l'omesso versamento di contributi e di premi (per un importo predeterminato e riferito ad un ristretto arco di tempo), che derivi da condotta omissiva di registrazioni obbligatorie o da condotta mendace, rende le stesse penalmente rilevanti ed integra, nel contempo, i reati previsti dalle leggi speciali, sicché, ove questi ultimi siano ricompresi nel cosiddetto condono previdenziale, non è possibile estendere tale trattamento anche a tali delitti. Ne consegue che il condono previdenziale non estingue il delitto di omissione di registrazioni obbligatorie né quelli di falsità in denunce obbligatorie.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)