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Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 03/11/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212659 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Contributi e premi - Omesso versamento - Per omissione di registrazioni obbligatorie - Condono previdenziale - Estinzione del reato di cui all'art. 37 legge 689 del 1981 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212659-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'omesso versamento di contributi e premi che derivi da condotta omissiva di registrazioni obbligatorie o da condotta mendace, rende le stesse penalmente rilevanti, ex art. 37 legge 24 novembre 1981 n.689 (che punisce le omesse o false registrazioni o denuncie obbligatorie), ed integra nel contempo i reati previsti dalle leggi speciali. Peraltro ove questi ultimi siano compresi nel cosiddetto condono previdenziale, non è possibile estendere tale trattamento anche ai delitti ex art. 37 citato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)