Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 03/11/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 212659 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Contributi e premi - Omesso versamento - Per omissione di registrazioni obbligatorie - Condono previdenziale - Estinzione del reato di cui all'art. 37 legge 689 del 1981 - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'omesso versamento di contributi e premi che derivi da condotta omissiva di registrazioni obbligatorie o da condotta mendace, rende le stesse penalmente rilevanti, ex art. 37 legge 24 novembre 1981 n.689 (che punisce le omesse o false registrazioni o denuncie obbligatorie), ed integra nel contempo i reati previsti dalle leggi speciali. Peraltro ove questi ultimi siano compresi nel cosiddetto condono previdenziale, non è possibile estendere tale trattamento anche ai delitti ex art. 37 citato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)