Sez. 5, Sentenza n. 42411 del 23/09/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) Rv. 245392 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di assoluzione - Appello della parte civile - Contenuto - Omesso specifico riferimento alla domanda restitutoria e/o risarcitoria - Inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
L'atto di impugnazione, nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581, lett. b) cod. proc. pen., ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del 'favor impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile - avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - in quanto "carente...dell'esplicita richiesta di riforma della prima decisione", limitandosi, dopo l'esposizione dei fatti ed i motivi dell'impugnazione a chiedere 'una rivisitazione della vicendà e non contenendo 'espresso riferimento alla domanda civile... in una con la richiesta risarcitorià).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)