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Sez. 1, Sentenza n. 7241 del 04/03/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213698 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza di proscioglimento - Condizioni di ammissibilità - Funzionalità dell'impugnazione ai soli effetti civili - Richiesta di affermazione della responsabilità penale - Ammissibilità del gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213698-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Poiché la parte civile è legittimata, a norma dell'art. 576, comma primo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)