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Sez. 3, Sentenza n. 10270 del 01/12/1994 (Rv. 488952 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Obbligo di pagamento del canone convenuto - Sussistenza - Risarcimento al locatore del maggior danno - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488952-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., oltre al risarcimento di un danno minimo preventivamente determinato dal legislatore in misura pari al canone dovuto per il periodo di durata convenzionale del rapporto, ad un eventuale maggior danno liquidabile nel concorso dei requisiti di legge anche equitativamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)