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Sez. 3, Sentenza n. 891 del 14/02/1986 (Rv. 444420 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PORTATA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE CONVENUTO E DEGLI ADEGUAMENTI PATTUITI - SUSSISTENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444420-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PORTATA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE CONVENUTO E DEGLI ADEGUAMENTI PATTUITI - SUSSISTENZA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il conduttore, in mora nella restituzione della cosa locata, è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., a dare al locatore, fino alla riconsegna, il corrispettivo convenuto (inclusi quindi gli adeguamenti annuali che siano stati pattuiti con valida clausola di "aggiornamento ISTAT"), mentre il riconoscimento in favore del locatore di un eventuale maggior danno può essere effettuato nei soli limiti in cui egli ne deduca e dimostri la sussistenza (salva la possibilità di una liquidazione equitativa, nel concorso dei requisiti di legge). (V 5984/81, mass n 416768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)