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Sez. 6, Sentenza n. 396 del 22/09/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212912 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Giudizio di appello - Riconoscimento del diritto negato nel grado precedente, in mancanza di appello della parte civile, come obbligo accessorio del beneficio della sospensione condizionale concesso su appello dell'imputato - Violazione del divieto di reformatio in peius - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212912-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

Non viola il principio del divieto di "reformatio in pejus" la sentenza di secondo grado la quale, in assenza di appello della parte civile sul punto relativo alla mancata liquidazione in primo grado di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della parte stessa (negato nella precedente fase) come obbligo accessorio (ex art. 165 c.p.) al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso su appello dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)