Sez. 4, Sentenza n. 35584 del 07/05/2003 Ud. (dep. 16/09/2003) Rv. 225987 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di condanna dell'imputato - Contestuale provvedimento di rigetto della richiesta di provvisionale non impugnato dalla parte civile costituita - Possibilità per il giudice di appello di disporre il pagamento della provvisionale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello che proceda a seguito di impugnazione della sentenza di condanna da parte del solo imputato non può disporre la condanna dello stesso imputato al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile, quando la relativa domanda sia stata respinta dal giudice di primo grado, poiché il principio devolutivo impedisce una "reformatio in peius" della sentenza nell'assenza di specifico gravame sul punto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)