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Sez. 1, Sentenza n. 14583 del 04/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216128 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Concessione della provvisionale da parte del giudice di secondo grado - Limiti - Solo quando non sia stata oggetto di pronuncia in primo grado - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216128-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

La provvisionale può essere concessa, anche senza apposita istanza della parte civile, non solo dal giudice di primo grado ma anche da quello d'appello; tuttavia l'autonomo potere del giudice di secondo grado sussiste soltanto quando la relativa questione non è stata prospettata in prime cure e non ha, quindi, formato oggetto di pronuncia esplicita o implicita, sicché viene meno e non può più essere legittimamente esercitato quando la questione stessa è stata già decisa e la statuizione sul punto non ha formato oggetto di specifica impugnazione. In tal caso, infatti, resta precluso ogni ulteriore esame del capo della sentenza sulla provvisionale, che perciò non può essere più modificato nelle successive fasi del giudizio per il principio devolutivo che connota il giudizio di secondo grado, sicché nemmeno una richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile in grado d'appello nel corso della discussione orale potrà essere presa positivamente in considerazione mancando una specifica impugnazione sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)