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Sez. 5, Sentenza n. 7967 del 08/05/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211540 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Estensione del divieto alle statuizioni di natura civile della sentenza - Attribuzione di provvisionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211540-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, negato nella precedente fase. Ciò in quanto il divieto di cui all'art. 597 cod.proc.pen. concerne esclusivamente le disposizioni a natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)