Sez. 1, Sentenza n. 7967 del 27/03/2008 (Rv. 602814 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Crediti verso la massa - Accertamento - Procedimento di verificazione - Necessità - Conseguenze - Compensazione con crediti del fallito - Eccezione sollevata in giudizio promosso dal fallimento - Sospensione o riunione al giudizio pendente in sede fallimentare - Necessità - Fattispecie in tema di scioglimento di contratto preliminare di compravendita.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., non assumendo alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare; pertanto, ove per l'accertamento di detto credito sia in corso un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo, il giudizio ordinario deve essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal promissario acquirente che, convenuto in giudizio per la restituzione di un immobile a seguito dello scioglimento di un contratto preliminare di compravendita stipulato dal fallito, aveva eccepito la compensazione tra il credito del fallimento per il risarcimento dei danni da ritardata restituzione del bene ed il proprio credito per i miglioramenti apportati allo stesso).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)