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Sez. L, Sentenza n. 5805 del 02/07/1987 (Rv. 454198 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA PER SOPPERIRE ALL'OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PROVA DELL'ESISTENZA E DELLA DURATA DEL RAPPORTO E DELLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE - RIGORE FORMALE - ONERE DI ENTRAMBE LE PARTI DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454198-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA PER SOPPERIRE ALL'OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PROVA DELL'ESISTENZA E DELLA DURATA DEL RAPPORTO E DELLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE - RIGORE FORMALE - ONERE DI ENTRAMBE LE PARTI DEL RAPPORTO.*

Con riguardo all'ipotesi di Costituzione di rendita vitalizia presso l'INPS per sopperire all'omissione contributiva del datore di lavoro, l'Onere della dimostrazione mediante prova scritta dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro, nonché della misura della retribuzione, grava sulla parte che richiede la rendita medesima, sia essa il datore di lavoro, che il lavoratore, senza che tra le due ipotesi vi sia diversità di trattamento probatorio, il cui rigore formale è giustificato dallo scopo di impedire la Costituzione di posizioni assicurative fittizie. (V 2841/86, mass n 445878; (V 3853/84, mass n 435806, C. cost. N. 26 del 1984).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)