Sez. 2, Sentenza n. 13296 del 05/10/2000 (Rv. 540793 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura concluso con un Comune - Art. 23 legge 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura - Deroga per i lavori di "somma urgenza" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità sussidiaria del Comune - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, comma terzo, della legge 24 aprile 1989 n. 144, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto: pertanto, il privato non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arricchimento (ex art. 2041 cod. civ.) per difetto del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.) che è escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile nei confronti della parte contrattualmente inadempiente. Detto principio non è derogabile - come chiarito con le sopra citate decisioni della Corte Costituzionale - nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regolarizzati successivamente nei termini prescritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)