Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 26/07/2005 (Rv. 583870 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura concluso con un comune - Art. 23 legge 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o il funzionario comunale - Conseguenze - Responsabilità sussidiaria del Comune - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, comma terzo, della legge 24 aprile 1989 n. 144, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto. Pertanto, il privato non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.) per difetto del necessario requisito della sussidiarietà, che è escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile nei confronti della parte contrattualmente inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)