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Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 03/12/2014 Cc. (dep. 19/02/2015) Rv. 262418 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Braccialetto elettronico - Presunzioni cautelari - Ambito e presupposti di applicazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262418-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che il giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)