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Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006 (Rv. 593604 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Notificazione - Luogo della notificazione - Notificazione ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Nullità - Disciplina generale ex art. 138 e segg. stesso cod. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593604-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è posta nell'interesse dei creditori contro i quali sono proposte le opposizioni, e non del debitore. Pertanto, essa è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti a quelli intervenuti nel processo medesimo, mentre Al contrario alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano le norme generali degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., con conseguente nullità dell'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)