Sez. 3, Sentenza n. 7638 del 16/05/2003 (Rv. 563174 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Notificazione - Luogo della notificazione - Notificazione ex art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Nullità - Disciplina generale ex art. 138 e segg. stesso cod. - Applicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La norma recata dall'art. 489, cod. proc. civ., relativa al luogo dove devono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni dell'esecuzione forzata, è applicabile soltanto alle notificazioni e alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo; alla notificazione delle opposizioni proposte dal debitore, quando la esecuzione sia iniziata, si applicano invece le norme generali degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., e, conseguentemente è nulla l'opposizione notificata nel domicilio eletto dal creditore a norma dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)