Sez. L, Sentenza n. 20085 del 21/07/2008 (Rv. 604293 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Azienda di trasporto pubblico - Dipendente inidoneo - Esonero - Impugnazione del provvedimento lesivo - Acquiescenza - Requisiti - Accertamento - Presunzioni - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di rinuncia ad impugnare il provvedimento di esonero ex art. 3 della legge n. 270 del 1988 adottato da una azienda di pubblici trasporti nei confronti di un dipendente già dichiarato inidoneo ma adibito a mansioni equivalenti, una volta riconosciuta la disponibilità in capo al lavoratore del diritto ad impugnare il provvedimento lesivo, l'accertamento degli ulteriori requisiti (quali la piena conoscenza dell'atto, la sussistenza di una adesione non equivoca, la spontaneità dell'accettazione) perché possa configurarsi acquiescenza può essere sorretto da presunzioni, il cui apprezzamento da parte del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, se adeguatamente motivato, è incensurabile in cassazione (nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso che fosse configurabile acquiescenza al provvedimento di esonero per inidoneità per il solo fatto che erano trascorsi sette anni dal provvedimento medesimo e cinque dalla sentenza della Corte Cost. n. 60 del 1991 di parziale incostituzionalità, dovendosi comunque escludere ogni rilevanza alla mera accettazione del trattamento di fine rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)